Onorevoli Colleghi! - L'articolo 33, secondo comma, della vigente Carta costituzionale, recita: «La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi».
      Spetta, dunque, al legislatore garantire e assicurare a tutti la realizzazione del diritto all'istruzione mediante un'agevole normativa che permetta il superamento di quell'egemonia culturale e di monopolio dello Stato sui servizi pubblici cui, da sempre, le scuole non statali debbono sottostare (dalla legge Casati del 1859, articoli 244 e 216, alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, sull'apertura di istituzioni scolastiche non governative di istruzione secondaria).
      Organizzare l'attività scolastica non significa semplicemente emanare un insieme di norme che definiscono quale tipo di condotta è generalmente giusta, ma consiste invece nell'offrire direttive adeguate che permettano agli aventi diritto di realizzare la propria istruzione in scuole statali e no.
      Si tratta di riconfermare il principio costituzionale che intende offrire pari dignità scientifica a ogni tipo di scuola, superando il sistema italiano delle convenzioni, che parte dal presupposto che tutti i servizi pubblici sono per definizione statali. Questo è lo strumento principale della pianificazione e del soffocamento di ogni forma di competizione perchè opera per definizione in regime di monopolio: tutti i servizi pubblici sono istituiti dallo Stato!
      La presente proposta di legge vuole superare quell'impostazione ormai obsoleta che è conseguenza della vecchia visione risorgimentale, che voleva dare dignità di legge soltanto ai provvedimenti relativi alla scuola statale.

 

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      Sopprimere la concorrenza equivale a sopprimere la crescita culturale o, quanto meno, incanalarla in un vicolo cieco.
      Lo Stato non deve identificarsi con una teoria, neppure della scuola, ma deve essere neutrale nei confronti degli ideali di vita e delle fedi religiose. Lo Stato deve avere parametri neutrali nei confronti dei prodotti e dei metodi della città del sapere e dell'educazione.
      Da ciò deriva la necessità di istituzionalizzare il pluralismo competitivo delle teorie scientifiche e dei programmi metafisici di ricerca, come dell'insegnamento e dell'apprendimento nelle scuole, che sono le organizzazioni nelle quali tali processi vengono organizzati.
      In altre parole, è il principio della concorrenza ciò che garantisce, sia nel campo economico sia nel campo scientifico, superiori livelli di razionalità, nonché la possibilità di mettere in moto la macchina dei progresso attraverso il perfezionamento continuo delle soluzioni ideate.
      La presente proposta di legge introduce nel sistema scolastico italiano il principio della concorrenza, proponendo una forma graduale di introduzione del «buono scuola» al fine di garantire a ogni scuola pari dignità scientifica, permettendo così che la scelta tra scuole statali e non statali venga operata dagli aventi diritto secondo parametri che sono e debbono rimanere discrezionali.
      Finora tutti i progetti di rinnovamento restano all'interno di una vecchia controversia: se lo Stato debba agire o meno. Lo scopo della presente proposta di legge è quello di sostituire la vecchia e vaga idea con una nuova distinzione. Ci si è resi conto, infatti, che alcuni tipi di azioni governative possono risultare estremamente pericolosi. Si vuole quindi distinguere tra azioni legittime e azioni illegittime nella convinzione che l'attività del Governo è lecita fino a quando tende a non pianificare la competizione e interviene laddove la competizione non riesce ad arrivare; tutte le altre forme di attività governativa sono estremamente pericolose e forse talvolta illecite.
      Si è preferito, quindi, non toccare direttamente quanto fa parte del vecchio sistema e introdurre invece elementi di competizione, attraverso il riconoscimento di scuole indipendenti, abilitate all'accettazione dei buoni.
      A tale riconoscimento possono accedere sia le scuole statali sia quelle non statali a condizione che posseggano i requisiti previsti dalla legge.
 

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